Condizioni generali di acquisto 2024

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER ATTIVITA’ DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI v.2

Le seguenti condizioni generali (di seguito “Condizioni Generali”) per le forniture di beni e servizi disciplinano tutti gli Ordini di Acquisto di beni e/o servizi (di seguito “Ordini”) emessi da Tecnica Group S.p.A., società con sede a Giavera del Montello (TV) in via Fante d’Italia n. 56, P. IVA n. 00195810262 (di seguito “TECNICA GROUP”) verso il fornitore (di seguito “Fornitore” o “Appaltatore”), eventualmente a seguito di offerta di quest’ultimo (di seguito “Offerta”), a prescindere dal fatto che nell’Offerta e/o nell’Ordine e/o nell’accettazione di quest’ultimo vengano o meno richiamate le presenti Condizioni Generali.

Nel prosieguo, per semplicità, TECNICA GROUP ed il Fornitore sono definite congiuntamente le “Parti”.

Qualsiasi modifica e/o integrazione alle presenti Condizioni Generali è valida solo se concordata espressamente per iscritto tra le Parti e/o prevista nell’Ordine.

Le condizioni di vendita del Fornitore non saranno vincolanti per TECNICA GROUP salvo espressa accettazione per iscritto da parte di quest’ultima.

L’accettazione della fornitura di beni e servizi o l’effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di TECNICA GROUP di condizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali.

Nessuna disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali può essere interpretata come un obbligo di esclusiva a carico delle Parti, le quali rimarranno quindi libere di acquistare da qualsivoglia terzo, e/o fornire a qualsivoglia terzo, beni e servizi identici o analoghi a quelli oggetto dei singoli Ordini, fatto salvo quanto stabilito alle Sezioni 8 e 17 delle presenti Condizioni Generali.

Sezione 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

1.1 L’eventuale Offerta dovrà essere redatta su carta intestata del Fornitore datata e sottoscritta, anche digitalmente, da soggetto autorizzato, e dovrà contenere: (i) gli aspetti tecnici delle attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi), (ii) le relative condizioni economiche, comprensive delle modalità di pagamento e degli eventuali costi di trasferta, (iii) la validità temporale e le tempistiche di esecuzione delle attività, (iv) ogni eventuale limitazione applicabile a TECNICA GROUP derivante dall’utilizzo di prodotti, materiali, strumenti o metodologie del Fornitore e/o di terzi.

1.2 L’Offerta, redatta ai sensi del precedente art. 1.1, potrà essere inviata a TECNICA GROUP anche solo a mezzo e-mail al referente interno per le attività di TECNICA GROUP (di seguito il “Referente“), o nelle diverse modalità eventualmente concordate tra il Referente e il Fornitore.

Sezione 2 – PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA

2.1 Ciascun Ordine costituisce una proposta contrattuale e si intenderà emesso mediante invio al Fornitore a mezzo p.e.c. o anche solo e-mail. Il contratto di fornitura dei beni e/o servizi oggetto dell’Ordine (di seguito il “Contratto di Fornitura”) si intenderà concluso nella prima delle seguenti date: (i) data in cui TECNICA GROUP avrà ricevuto dal Fornitore l’accettazione scritta dell’Ordine; (ii) data in cui il Fornitore avrà iniziato l’esecuzione dell’Ordine ai sensi dell’art. 1327 del codice civile, fermo restando l’obbligo del Fornitore di avvisare TECNICA GROUP per iscritto dell’iniziata esecuzione ai sensi dell’art. 1327, comma 2, del codice civile. Sia l’accettazione espressa dell’Ordine che l’evasione dello stesso ex art. 1327 c.c. rappresentano integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell’Ordine, da parte del Fornitore.

2.2 Resta inteso che TECNICA GROUP avrà il diritto di annullare o modificare ciascun Ordine – mediante invio al Fornitore di comunicazione scritta a mezzo p.e.c. o anche solo e-mail – fino al momento della conclusione del relativo Contratto di Fornitura.

2.3 Resta altresì inteso che: (i) è escluso qualsiasi meccanismo di accettazione tacita, da parte di TECNICA GROUP, di proposte o controproposte contrattuali inviate dal Fornitore; (ii) qualora, a seguito di una proposta o controproposta del Fornitore, TECNICA GROUP invii un nuovo Ordine, quest’ultimo non costituirà mai accettazione della proposta o controproposta ma costituirà invece una nuova proposta contrattuale, a cui vanno applicate le previsioni di cui ai precedenti articoli 2.1 e 2.2.

Sezione 3

A) PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA

3A.1 I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto di Fornitura, avendo le parti concordato l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1467 c.c. e dell’art 1664 c.c..

3A.2 Il Fornitore si obbliga:

  1. a consegnare, a propria cura e spese, i beni ordinati entro il termine indicato nell’Ordine, DDP Giavera del Montello (o altro luogo di consegna indicato nell’Ordine) Incoterms 2020, con – inoltre – obbligo di scaricamento della merce in capo al Fornitore;
  2. informare TECNICA GROUP per iscritto della data di consegna almeno dieci (10) giorni prima della consegna stessa;
  3. ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna nonché – se necessaria – l’installazione dei beni forniti presso lo stabilimento di TECNICA GROUP o altro indicato all’interno dell’Ordine, nonché l’eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile;
  4. ad eseguire la consegna corredando i beni di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell’Ordine emesso oltre alla descrizione e alla quantità e unità di misura dei beni oggetto di consegna;
  5. a garantire che i beni oggetto della fornitura siano esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a quanto richiesto da TECNICA GROUP (ad esempio specifiche tecniche, requisiti qualità, specifiche per consegna e imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia.

Al fine di far valere la garanzia, TECNICA GROUP dovrà denunziare il vizio o difformità – occulti o apparenti – al Fornitore per iscritto, anche solo via email, entro sessanta (60) giorni dalla scoperta del vizio / difformità da parte di TECNICA GROUP. In tal caso, quest’ultima potrà ottenere, a propria discrezione e a spese interamente a carico del Fornitore, senza alcun costo per TECNICA GROUP: (i) la fornitura DDP Giavera del Montello (o altro luogo indicato da TECNCA GROUP) Incoterms 2020 di beni non viziati/conformi in sostituzione dei beni viziati / non conformi, con eventuale reso di questi ultimi al Fornitore (EXW Giavera del Montello – o altro luogo dove i beni si trovano – Inconterms 2020) nel caso in cui gli stessi non siano periti in conseguenza dei vizi/non conformità; (ii) il rimborso del prezzo pagato per i beni viziati / non conformi, con eventuale reso di questi ultimi al Fornitore (EXW Giavera del Montello – o altro luogo dove i beni si trovano – Inconterms 2020) nel caso in cui gli stessi non siano periti in conseguenza dei vizi/non conformità; (iii) la riparazione dei beni viziati / non conformi.

Le Parti si danno altresì atto che:

  • la garanzia di cui alla presente Sezione 3A2(e) riprenderà a decorrere sui beni oggetto di riparazione in garanzia dalla data della riparazione e sui beni oggetto di sostituzione in garanzia dalla data della consegna del bene sostitutivo;
  • in relazione ad un singolo Contratto di Fornitura, TECNICA GROUP potrà a propria discrezione anche cumulare i rimedi sopra indicati alla presente Sezione 3A2(e)(e quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, TECNICA GROUP potrà ottenere il rimborso del prezzo pagato per alcuni prodotti viziati e la sostituzione di altri prodotti viziati, sebbene gli stessi facciano parte del medesimo Contratto di Fornitura e anche qualora si tratti del medesimo tipo di merce);
  • nel caso in cui il rimedio prescelto sia quello della riparazione e sia a tal fine necessario restituire temporaneamente il bene viziato al Fornitore, il reso dovrà avvenire EXW Giavera del Montello – o altro luogo dove i beni si trovano – Inconterms 2020, mentre la successiva consegna del bene riparato a TECNICA GROUP dovrà avvenire DDP Giavera del Montello (o altro luogo indicato da TECNCA GROUP) Incoterms 2020;
  • ove il Fornitore non fosse in grado di porre in essere il rimedio ai vizi / non-conformità prescelto da TECNICA GROUP entro dieci (10) giorni dalla denuncia ovvero nel diverso maggior termine indicato da TECNICA GROUP, quest’ultima potrà eseguire direttamente, o fare eseguire da terzi gli interventi necessari (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto di beni sostitutivi), addebitando al Fornitore tutti i relativi costi e spese;
  • in ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione;
  • la garanzia per vizi / non conformità di cui alla presente Sezione 3A2(e) è una garanzia convenzionale a cui pertanto non si applicano le disposizioni previste dalla legge in relazione alle garanzie per vizi nei contratti di vendita, appalto, lavoro autonomo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, articoli 1495, 1511 e 1667 c.c.);

in aggiunta alla garanzia convenzionale per vizi / non conformità di cui alla presente Sezione 3A2(e), restano in ogni caso salvi e impregiudicati tutti gli ulteriori diritti eventualmente spettanti a TECNICA GROUP e/o agli acquirenti degli articoli realizzati con i beni forniti dal Fornitore in forza di: (i) eventuali garanzie convenzionali di buon funzionamento prestate dal Fornitore; (ii) eventuali garanzie convenzionali per vizi / non conformità prestate dal Fornitore; (iii) il risarcimento degli eventuali danni e l’esperimento di ogni altro rimedio legale o contrattuale previsto a favore di TECNICA GROUP (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rimedi di cui agli articoli 1492 e ss. c.c.);

  1. ad informare tempestivamente TECNICA GROUP per iscritto di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

3A.3 Il prezzo della merce applicato dal Fornitore dovrà intendersi, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini comprensivo anche dei costi di imballaggio, trasporto, oneri doganali (ivi inclusi dazi di importazione) ed assicurativi. La consegna della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall’obbligo della consegna.

3A.4 Il Fornitore prende atto del fatto che l’Ordine potrà prevedere delle penali per i casi di ritardata consegna, non conformità della fornitura, etc., fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Inoltre, in considerazione dell’obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall’Ordine e/o delle esigenze produttive di TECNICA GROUP, in caso di ritardo nella consegna totale o parziale, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, TECNICA GROUP avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Fornitura relativo all’Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

3A.5 È espressamente esclusa qualsivoglia accettazione tacita della fornitura, anche in deroga agli articoli 1665, commi 3 e 4, c.c., che non si applicano. In caso di appalto o prestazione d’opera, l’accettazione della fornitura è in ogni caso condizionata all’esito positivo del collaudo e/o verifica della stessa da parte di TECNICA GROUP. Nel caso d’esito negativo del collaudo e/o verifica il Fornitore s’impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità e comunque le caratteristiche essenziali dei beni della fornitura entro il termine che verrà fissato da TECNICA GROUP d’intesa con il Fornitore medesimo. Dopodiché – e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno per la mancata consegna e/o l’applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna – il collaudo dovrà essere senza indugio ripetuto. Le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento di un esito positivo di tre (3) collaudi in relazione al medesimo Contratto di Fornitura o comunque il mancato raggiungimento di un esito positivo del collaudo decorsi trenta (30) giorni dal primo tentativo di collaudo, legittimerà TECNICA GROUP a risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo p.e.c. o corriere con ricevuta di consegna. Resta in ogni caso ferma, anche la garanzia per vizi / non conformità di TECNICA GROUP di cui alla precedente sezione 3.A.2(e).

3A.6 In caso di compravendita, fermo restando il diritto di TECNICA GROUP di restituire i beni non conformi a quanto richiesto da TECNICA GROUP, la proprietà dei beni passerà a TECNICA GROUP al momento della consegna nel luogo indicato nell’Ordine.

3A.7 Nessuna responsabilità spetta a TECNICA GROUP per forniture in eccedenza rispetto a quanto indicato nell’Ordine, che devono intendersi sin d’ora rifiutate con onere di ritiro a carico del Fornitore stesso, anche in caso di ricezione dei beni da parte del personale di TECNICA GROUP.

B) FORNITURA DI SERVIZI

3B.1 I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del relativo Contratto di Fornitura. Resta esclusa l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1467 c.c. e 1664 c.c..

3B.2 Il Fornitore prende atto del fatto che l’Ordine potrà prevedere delle penali per i casi di ritardata prestazione dei servizi e/o mancato rispetto dei livelli di servizio indicati o richiamati nell’Ordine etc., fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Inoltre, in considerazione dell’obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall’Ordine e delle esigenze di TECNICA GROUP, in caso di ritardo nella prestazione dei servizi, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, TECNICA GROUP avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo p.e.c. o corriere con ricevuta di consegna, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Sezione 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE

4.1 Il Fornitore eserciterà l’attività oggetto dell’Ordine mediante un’organizzazione di mezzi e persone propri, in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste.

4.2 Resta inteso che nell’esecuzione delle attività il Fornitore dovrà attenersi alle richieste formulate da TECNICA GROUP e rispettare le necessità manifestate da quest’ultima, senza che questo possa in alcun modo configurare un rapporto di lavoro subordinato tra Fornitore e TECNICA GROUP, ovvero tra i collaboratori e/o dipendenti del Fornitore e TECNICA GROUP medesima.

4.3 I servizi dovranno essere eseguiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Appaltatore, secondo le modalità specificamente dettagliate all’interno degli Ordini e nel rispetto delle esigenze di TECNICA GROUP.

4.4 Le attività verranno espletate da personale adeguatamente preparato e tecnicamente idoneo ed eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle clausole contenute nel presente documento e nell’Ordine.

4.5 TECNICA GROUP si riserva la facoltà, anche ai sensi dell’art. 1662 del Codice civile, di ispezionare e controllare l’andamento dei servizi, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento e nell’Ordine.

4.6 Nei casi di impianti previsti dal d.m. 37/2008, al termine dei lavori, eseguito positivamente il collaudo, l’Appaltatore rilascia a TECNICA GROUP la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del D.M. n. 37 del 2008.

4.7 L’Appaltatore è tenuto ad osservare le eventuali sospensioni e successive riprese dell’attività che possono essere richieste per iscritto da TECNICA GROUP per proprie sopravvenute esigenze anche di carattere tecnico o produttivo, salvo il diritto ad ottenere una congrua proroga del termine di ultimazione dei lavori.

4.8 Il Fornitore, invece, non può procedere a sospensioni senza il consenso di TECNICA GROUP.

4.9 Le variazioni possono essere disposte esclusivamente da TECNICA GROUP. In tal caso le parti convengono fin d’ora di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni del prezzo, fatta eccezione per le ipotesi stabilite negli articoli 1659 e 1660 del codice civile.

4.10 Per ogni appalto verrà emesso da TECNICA GROUP, ed accettato dall’Appaltatore, uno specifico Ordine nel quale sarà descritto l’oggetto dell’appalto, determinato il corrispettivo (che dovrà intendersi a corpo e non a misura), i termini di esecuzione e gli aspetti tecnici dell’appalto.

4.11 Ogni prestazione difforme od aggiuntiva rispetto a quella specificata nell’Ordine dovrà essere autorizzata per iscritto da TECNICA GROUP.

Sezione 5 – VERIFICHE DI TECNICA GROUP

5.1 In qualsiasi momento TECNICA GROUP avrà la facoltà di verificare, tramite proprio personale e/o tramite società o persone dallo stesso incaricate, l’esecuzione conforme e a regola d’arte delle attività prestate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle verifiche da parte di TECNICA GROUP e, in particolare, fornire, alla stessa, qualsivoglia documento o altra informazione dalla stessa richiesta.

5.2 TECNICA GROUP avrà il diritto di eseguire attività di ispezione, controllo e verifica su stabilimenti e mezzi di produzione del Fornitore ed il Fornitore si impegna a far sì che i propri fornitori acconsentano a TECNICA GROUP di eseguire le predette attività di ispezione e verifica presso i propri stabilimenti e mezzi di produzione.

5.3 Qualora all’esito delle verifiche, TECNICA GROUP dovesse riscontrare anche una sola difformità nella prestazione delle attività sarà applicabile la disciplina contenuta nel seguente articolo 5.4.

5.4 Fatto salvo ogni altro diritto di TECNICA GROUP derivante dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, da disposizioni del Codice Civile e/o da normative speciali applicabili, qualora il Fornitore non esegua le attività in modo completo, ovvero in base alle specifiche tecniche, è facoltà di TECNICA GROUP ordinare al Fornitore che gli errori, le non conformità, le inesattezze e/o le incompletezze riscontrati vengano corretti e/o integrati a totali spese e cura del Fornitore medesimo, entro il termine che sarà indicato, a seconda della correzione e/o integrazione richiesta, nella diffida ad adempiere che TECNICA GROUP invierà a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c., il cui termine le Parti già concordano potrà essere inferiore a quello indicato all’art. 1454 c.c. Scaduto tale termine senza che il Contratto di Fornitura sia stato correttamente eseguito, il Contratto di Fornitura si intenderà risolto di diritto.

Sezione 6 – VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

6.1 Ferma restando l’applicazione degli artt. 1659, 1660 e 1661 c.c. TECNICA GROUP si riserva di disporre tutte le variazioni alle specifiche che riterrà utili per la migliore prestazione delle attività.

6.2 Le predette variazioni formeranno oggetto di apposite modifiche scritte.

Sezione 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

7.1 Il corrispettivo per le attività oggetto di ciascun Contratto di Fornitura è quello compiutamente determinato all’interno del relativo Ordine (di seguito il “Corrispettivo”). Le Parti riconoscono che il Corrispettivo è onnicomprensivo e nessun’altra somma dovrà essere corrisposta da TECNICA GROUP al Fornitore a qualsivoglia titolo (ad esempio e senza limitazione, rimborso spese, assicurazione, trasporto, ecc.).

7.2 Nel caso di beni che devono essere oggetto di collaudo, a norma dell’art.1665 del Codice civile il diritto al pagamento del Corrispettivo sorge dopo il collaudo con esito favorevole, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 7.7.

7.3 In ogni caso, costituisce condizione per il pagamento del Corrispettivo l’esibizione della documentazione di cui ai successivi artt. 24.3, 24.4 ove applicabile e 24.7 delle presenti Condizioni Generali, oltre che il conseguente accertamento della regolarità retributiva, contributiva, assicurativa tenuta dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, non intendendosi pertanto sorto il credito a favore dello stesso Appaltatore se non a seguito dell’avverarsi delle condizioni qui disposte.

7.4 Qualora il rapporto rientri nel campo di applicazione dell’art. 17 bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come introdotto dall’art.4 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 – convertito con L. n.157/’19 -, in materia di ritenute in appalti e subappalti -, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato art. 17 bis e quanto previsto dalla successiva Sezione 24.4 delle presenti condizioni generali, in caso di inottemperanza alla trasmissione delle deleghe di pagamento delle ritenute, oppure nel caso dalla documentazione trasmessa risulti l’omesso od insufficiente versamento delle ritenute fiscali, TECNICA GROUP si avvarrà del diritto di sospendere, fintanto che perdura l’inadempimento, i pagamenti maturati fino al 20% (venti percento) del valore dell’appalto (o al diverso valore che dovesse a tal fine essere previsto dal legislatore) o per un importo pari alle ritenute non versate, così come risultanti dalla documentazione trasmessa.

7.5 Viene espressamente vietata al Fornitore la cessione di ogni qualsivoglia credito derivante dal Contratto di Fornitura.

7.6 Il Fornitore prende atto del fatto che:

a) prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto di Fornitura. Resta esclusa l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1467 c.c. e 1664 c.c.;

b) le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo alla spedizione del bene e/o all’esito positivo della fornitura del servizio a TECNICA GROUP;

c) le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell’Ordine e, per quanto riguarda la fornitura di beni anche al documento di trasporto, alle quantità/unità di misura/prezzi/valuta e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata;

d) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare senza indugio le fatture in conformità agli Ordini, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell’Ordine.

7.7 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 3, del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il Fornitore prende atto ed accetta, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini, come termini di pagamento i 90 giorni fine mese data fattura, considerando la data di emissione fattura convenzionalmente fissata all’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta – a seconda di casi – la consegna dei beni, il collaudo o l’esecuzione del servizio. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario.

7.8 In caso di applicazione di penali, TECNICA GROUP emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito.

7.9 Il Fornitore si impegna a comunicare a TECNICA GROUP un’unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a TECNICA GROUP almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento a mezzo PEC.

Sezione 8 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

8.1 I marchi di proprietà di o concessi in licenza a TECNICA GROUP (i “Marchi”) sono e rimangono in proprietà esclusiva/licenza della medesima. Né con le presenti Condizioni Generali, né con il perfezionamento dei Contratti di Fornitura né altrimenti TECNICA GROUP cede la proprietà né concede in licenza i Marchi al Fornitore. I Marchi – se così espressamente specificato nell’Ordine – potranno essere utilizzati dal Fornitore solo ed esclusivamente per l’applicazione degli stessi sui beni oggetto di fornitura a favore di TECNICA GROUP e non potranno essere in alcun modo modificati né utilizzati per altri fini diversi ovunque nel mondo (ivi inclusi eventuali paesi in cui i Marchi non siano registrati).

8.2 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare i Marchi secondo le modalità specificate per iscritto da TECNICA GROUP ed unicamente allo scopo di adempiere agli Ordini ed a fare in modo che:

a) il Fornitore stesso e i Terzi Fornitori Autorizzati (come di seguito definiti) appongano solo ove richiesto in forma scritta da TECNICA GROUP i Marchi;

b) il Fornitore stesso e i Terzi Fornitori Autorizzati (come di seguito definiti) non consegnino o in alcun modo forniscano o vendano ovunque nel mondo (ivi inclusi eventuali paesi in cui i Marchi non siano registrati) a soggetti terzi, diversi dal Fornitore e TECNICA GROUP, i beni recanti i Marchi. Il Fornitore rimarrà in ogni caso responsabile per l’uso dei Marchi da parte dei Terzi Fornitori Autorizzati;

c) il Fornitore stesso e i Terzi Fornitori Autorizzati non depositino domande di registrazione di segni distintivi (quali marchi, nomi a dominio, insegne, denominazioni sociali, account di social network, ecc.) aventi ad oggetto segni identici o simili ai Marchi ovunque nel mondo (ivi inclusi eventuali paesi in cui i Marchi non siano registrati).

8.3 Il Fornitore garantisce che i beni ed i servizi forniti a TECNICA GROUP non violano in alcun modo diritti di terzi. Qualora il Fornitore, nell’esecuzione degli Ordini, intenda utilizzare dispositivi, soluzioni tecniche e qualsiasi altro materiale soggetto a diritti di proprietà intellettuale appartenente a terzi, dovrà, informando preventivamente TECNICA GROUP, fare in modo che le sia attribuito il diritto di utilizzarli, senza alcun ulteriore onere. Il Fornitore si impegna a risarcire ogni danno e a sostenere ogni onere, tenendo TECNICA GROUP interamente manlevata, incluse le spese legali in relazione a qualsiasi pretesa o azione legale promossa a qualsiasi titolo da terzi nei confronti di TECNICA GROUP laddove tale azione sia relativa alla violazione di tali diritti di proprietà intellettuale.

8.4 Il Fornitore riconosce che qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto al brevetto, diritto di brevetto, design, segreto commerciale, diritto d’autore e diritti a questo connessi) sulle informazioni ed i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche, software, elenchi clienti, elenchi fornitori e schede tecniche ecc.) trasmessigli da TECNICA GROUP appartengono in via esclusiva a TECNICA GROUP e rivestono carattere di riservatezza. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Fornitore, che potrà utilizzarli solo e limitatamente alle finalità discendenti dal rapporto di collaborazione instaurato tra le Parti.

8.5 Il Fornitore si impegna, direttamente ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Terzi Fornitori Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, ad utilizzare le informazioni ed i materiali di cui sopra solo per adempiere agli Ordini, nonché a trattarli e conservarli come confidenziali, affinché esse non vengano divulgati a terzi, ed a restituirli a TECNICA GROUP a semplice richiesta o in ogni caso una volta adempiuto l’Ordine.

8.6 Il Fornitore dichiara sin d’ora di cedere in favore di TECNICA GROUP medesima – a titolo gratuito, tenendosi conto di ciò già nella determinazione del Corrispettivo – ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (salvi naturalmente i diritti morali) derivante dai beni appositamente ideati, personalizzati o forniti in esclusiva a TECNICA GROUP nell’esecuzione degli Ordini (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, slogan, campagne pubblicitarie, softwares, ecc.), anche se costituiscono opere derivate da software o altri beni di titolarità del Fornitore e si impegna inoltre, qualora ciò sia necessario ai fini di dare esecuzione alla presente clausola contrattuale, ad ottenere qualsivoglia consenso da parte di propri amministratori, dipendente, Terzi Fornitori Autorizzati, consulenti e/o collaboratori.

8.7 Tutti i beni (es. stampi, macchinari ecc.) di proprietà di TECNICA GROUP messi a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine dovranno essere restituiti al termine del periodo di validità del Contratto di Fornitura ai sensi di DDP Giavera del Montello (o altro luogo indicato da TECNICA GROUP) Incoterms 2020, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per fini diversi dall’esecuzione dei Contratti di Fornitura i beni messi a disposizione da TECNICA GROUP e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare, il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cure e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare TECNICA GROUP il valore residuo del bene calcolato sulla base dei prezzi correnti di mercato, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e l’obbligo per il Fornitore di assicurare i beni di proprietà di TECNICA GROUP dal rischio di perdita / deterioramento per qualsiasi motivo (atti vandalici, incendio, furto, ecc.) con compagnia assicurativa di primario standing, con indicazione di TECNICA GROUP quale ulteriore parte assicurata. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi. Eventuali spese di imballaggio, trasporto, installazione, disinstallazione e manutenzione di tali beni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore, avendo preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione d’uso suddetti beni, manleva sin d’ora TECNICA GROUP da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio di essi.

8.8 Il Fornitore riconosce che TECNICA GROUP avrà la facoltà di verificare il corretto utilizzo dei Marchi, dei materiali, dei beni, delle informazioni confidenziali e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale mediante ispezioni presso le sedi del Fornitore e dei Terzi Fornitori Autorizzati in qualsiasi momento. Il Fornitore dovrà prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle verifiche da parte di TECNICA GROUP e, in particolare, fornire alla stessa qualsivoglia documento o altra informazione dalla stessa richiesta.

Sezione 9 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso delle conoscenze, competenze e dell’esperienza tecnico-professionale, nonché di disporre dell’organizzazione dei mezzi e del personale necessari ai fini dell’adempimento, a regola d’arte e secondo le specifiche tecniche dei beni/servizi oggetto di fornitura. In particolare, ogni attività dovrà garantire una sicurezza adeguata in relazione ai rischi dello specifico contesto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i dati di business e personali trattati, ecc.). Inoltre, il Fornitore dovrà consentire a TECNICA GROUP, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità dell’Ordine, di adottare, in ogni momento, ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la gestione dei rischi di sicurezza, attuare i principi previsti in materia di protezione dati e tutelare i diritti degli interessati, anche con riferimento a quanto previsto ai successivi articoli 19 e 21.

9.2 In ogni caso il Fornitore s’impegna a tenere indenne TECNICA GROUP da tutti i danni (diretti e indiretti) che a TECNICA GROUP dovessero derivare da pretese e/o azioni di terzi in conseguenza di vizi, difetti o mancanze di conformità nei beni oggetto di fornitura e/o in conseguenza di violazioni delle presenti Condizioni Generali e/o di condizioni particolari di cui al Contratto di Fornitura.

9.3 Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere valida a proprie spese una polizza assicurativa adeguata a coprire le sue obbligazioni e responsabilità derivanti dagli Ordini di Acquisto.

9.4 Ai fini di quanto previsto dell’art. 26 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,) il Fornitore dichiara che – nei casi in cui tale disposizione di legge sia applicabile al Contratto di Fornitura – nelle condizioni economiche dell’Offerta sono inclusi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze e che tale valore, a carico del Fornitore, non è stato oggetto di ribasso.

Fatto salvo quanto precede, nel caso in cui le attività dovessero svolgersi presso locali o ambiti che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il Fornitore si obbliga, anche per conto di eventuali subappaltatori, ove autorizzati, e del loro personale:

i. a prendere visione e uniformarsi alle regole di sicurezza, igiene, prevenzione incendi ed ecologia in vigore, anche di carattere aziendale, nonché alle prescrizioni relative al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi da parte di TECNICA GROUP;

ii. a collaborare con TECNICA GROUP nella predisposizione dei documenti necessari (a titolo esemplificativo, documento unico di valutazione dei rischi di interferenze tra le organizzazioni di TECNICA GROUP e del Fornitore come previsto dall’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008) e alla stima degli eventuali costi della sicurezza;

iii. a prendere preventivamente visione dei locali presso i quali saranno eventualmente richiesti di operare;

iv. a rendere edotto il proprio personale (e/o eventuali subappaltatori, ove autorizzati, e loro personale) degli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, dotandoli dei dispositivi di protezione individuale e di tutti gli altri necessari mezzi di protezione, ai sensi delle norme vigenti, esercitando un costante controllo e privilegiando nella predisposizione delle procedure di lavoro e nella scelta delle apparecchiature e dei materiali – quelli che determinano il minor rischio per le persone, anche sotto il profilo delle c.d. “interferenze”;

v. ad informare TECNICA GROUP di (i) eventuali rischi specifici della propria attività che possano comunque interessare i dipendenti di TECNICA GROUP e/o altri soggetti che possano trovarsi a qualunque titolo nei locali di (ii) ogni eventuale situazione di pericolo riscontrata, nonché di (iii) qualsiasi informazione necessaria ad eliminare eventuali rischi dovuti all’interferenza tra le attività svolte dal Fornitore e altre attività svolte nei locali interessati;

vi. a fornire l’elenco periodicamente aggiornato del proprio personale, e del personale dei subappaltatori autorizzati, che accederanno ai locali e che svolgeranno attività negli ambiti suddetti;

vii. a rispettare tutte le indicazioni di TECNICA GROUP, impegnandosi altresì a preservare l’integrità, funzionalità e proprietà delle strutture di TECNICA GROUP.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività, il Fornitore dovrà stipulare e mantenere operante a proprie spese, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, ivi comprese quelle per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto degli Ordini, una polizza assicurativa “All Risks” con massimali adeguati concordati di volta in volta con la controparte , contratta con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura di tutti i danni a persone o cose di cui possa essere responsabile il Fornitore stesso e/o i propri dipendenti e/o le persone che operino per suo conto, causati a TECNICA GROUP e/o ai propri dipendenti e/o a terzi nel corso delle attività oggetto dell’appalto. Copia della stessa dovrà essere consegnata all’attenzione del referente, che sarà indicato da TECNICA GROUP, prima dell’inizio delle attività oggetto degli Ordini. La polizza resterà valida per tutta la durata del relativo Contratto di Fornitura. Il Fornitore, dunque, si impegna a mantenere in essere la polizza per tutta la durata della fornitura con le medesime coperture.

Resta inteso fra le parti che i massimali di polizza RCT/RCO non costituiscono in alcun modo limitazione di responsabilità del Fornitore nei confronti di TECNICA GROUP per danni occorsi a terzi (cose e persone) nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

Inoltre, anche in considerazione delle obbligazioni solidali gravanti su TECNICA GROUP ai sensi dell’art. 29, comma 2°, del D.lgs.276/03, a garanzia della corresponsione dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali ed oneri assicurativi a cui il Fornitore, nonché gli eventuali subappaltatori sono tenuti nei confronti dei propri dipendenti, il Fornitore stesso si impegna a prestare a favore di TECNICA GROUP, su sua richiesta, idonea garanzia a prima semplice richiesta emessa da primario istituto di credito di gradimento di TECNICA GROUP stesso da concordare di volta in volta con la controparte. La mancata ottemperanza a tale richiesta, oltre ad impedire l’avvio delle prestazioni stesse, costituirà anche causa di risoluzione del rapporto ai sensi della successiva Sezione 12. La garanzia a prima semplice richiesta dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale e fino ai due anni successivi alla sua cessazione.

9.5. Il Fornitore manleverà e terrà indenne TECNICA GROUP, in ogni tempo, in relazione a ogni danno, azione, costo, spesa (ivi incluse le spese legali) e pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da qualunque soggetto per la violazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 9.

Sezione 10 – PENALE

10.1 Il Fornitore dovrà corrispondere a TECNICA GROUP, a titolo di penale, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna violazione degli obblighi di riservatezza di cui alla successiva Sezione 17.

10.2 Il pagamento da parte del Fornitore a titolo di penale non limita il diritto di TECNICA GROUP al risarcimento dei danni ulteriori, né all’esercizio del diritto di risoluzione del Contratto di Fornitura ai sensi di quanto previsto alla successiva Sezione 12.

Sezione 11 – DIRITTO DI COMPENSAZIONE E SOSPENSIONE DI PAGAMENTI

11.1 TECNICA GROUP ha il diritto di compensare tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore in suo favore, comprese quelle relative alle penali ed al risarcimento dei danni, con quelle a qualsiasi titolo dovute da TECNICA GROUP in favore del Fornitore.

11.2 Ad ogni modo, in caso d’inadempimento da parte del Fornitore di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali è in facoltà di TECNICA GROUP sospendere il pagamento del Corrispettivo sino alla data di effettivo adempimento da parte del Fornitore e/o di eventuale diverso accordo tra le Parti; in tale ipotesi TECNICA GROUP non sarà tenuto a corrispondere interessi sul ritardato pagamento del Corrispettivo.

11.3 Per patto espresso fra le Parti, la sospensione dei pagamenti di cui al precedente art. 11.2 nonché qualunque contestazione dovesse sorgere tra le Parti, non potrà sospendere o ritardare l’obbligo da parte del Fornitore di prestare le attività in conformità con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e delle condizioni particolari presenti nell’Ordine, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Sezione 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Il Fornitore riconosce che TECNICA GROUP avrà il diritto, oltre al risarcimento del danno e a tutti gli altri rimedi contrattuali e/o legali previsti a proprio favore, di risolvere – a propria discrezione – uno o più Contratti di Fornitura (anche se diversi da quello a cui l’inadempimento si riferisce)ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi di inadempimento del Fornitore:

  • inosservanza degli obblighi e degli oneri previsti dalla normativa in materia di sicurezza, ove applicabili;
  • inosservanza della norma tecnica dettata dal Decreto ministeriale n.37 del 2008 in merito all’abilitazione da “impiantista”, ove applicabile;
  • inosservanza degli obblighi e degli oneri previsti dall’art. 24.7, ove applicabili;
  • subappalto e cessione del rapporto contrattuale, senza preventiva autorizzazione scritta di TECNICA GROUP;
  • ove applicabili, irregolarità retributiva dei dipendenti (ivi compresa ogni violazione in merito all’obbligo di procedere al regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale dell’Appaltatore nel periodo di esecuzione dei servizi), irregolarità contributiva e/o assicurativa e/o mancata produzione dei documenti attestante la correntezza retributiva, contributiva ed assicurativa sia dei dipendenti dell’Appaltatore, sia dei dipendenti dell’eventuale subappaltatore;
  • mancata stipula delle assicurazioni richieste e/o rilascio delle garanzie a prima richiesta / fideiussioni previste ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o dei Contratti di Fornitura;
  • inadempimento di una o più delle obbligazioni del Fornitore stabilite dai seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: 3A.2(a); 3A.2(c); 3A.2(e); 3A.2(f); 3A.4; 3.A.5; 3B.2; 4.6; 8.2; 8.4; 8.6; 8.7; 9.4; 16.1; 16.2; 17; 19.2; 20; 23.2; 23.3; 24; 25.

12.2 Il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura di cui all’art. 12.1. dovrà essere esercitato da TECNICA GROUP mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione scritta di risoluzione a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. oppure con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell’avvenuta consegna. La risoluzione avrà effetto immediato nel momento in cui la comunicazione di risoluzione giungerà al recapito del Fornitore.

Sezione 13 – RECESSO

13.1 TECNICA GROUP potrà recedere liberamente in qualsiasi momento da qualunque Contratto di Fornitura, a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. oppure con qualsiasi mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi al Fornitore. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la comunicazione di recesso giungerà al recapito del Fornitore. Nessun corrispettivo per il recesso – o altro tipo di indennizzo – dovrà essere corrisposto da TECNICA GROUP al Fornitore.

13.2 TECNICA GROUP potrà inoltre recedere da qualunque Contratto di Fornitura (anche diversi da quelli a cui la causa di recesso possa specificamente riferirsi), a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. oppure con qualsiasi mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi al Fornitore, nei seguenti casi:

  • qualsiasi mutamento dell’assetto societario del Fornitore, circostanza di cui il Fornitore deve prontamente informare per iscritto TECNICA GROUP;
  • l’azienda/ramo d’azienda del Fornitore cui il rapporto di fornitura con TECNICA GROUP si riferisce in tutto o in parte, fosse ceduto o concesso in uso a terzi, circostanza di cui il Fornitore deve prontamente informare per iscritto TECNICA GROUP;
  • ipotesi previste dal successivo art. 18;
  • il Fornitore – o un Terzo Fornitore Autorizzato per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura – venga indagato e/o rinviato a giudizio e/o condannato nell’ambito di procedimenti penali o commetta illeciti amministrativi, circostanza di cui il Fornitore deve prontamente informare per iscritto TECNICA GROUP.

Il recesso di cui al presente art. 13.2 avrà effetto immediato nel momento in cui la comunicazione di recesso giungerà al recapito del Fornitore. Nessun corrispettivo per il recesso – o altro tipo di indennizzo – dovrà essere corrisposto da TECNICA GROUP al Fornitore.

Sezione 14 – FORZA MAGGIORE

14.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi ritardo nell’esecuzione o mancata esecuzione degli obblighi contrattuali dovuta a qualsiasi evento di Forza Maggiore. La Parte colpita dall’evento dovrà immediatamente, al verificarsi di un tale evento, informare l’altra Parte per iscritto, dichiarando che tale evento ritarda o impedisce l’esecuzione delle obbligazioni dedotte nel Contratto di Fornitura. La Parte colpita dovrà intraprendere tutte le azioni in suo potere per conformarsi ai termini delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Fornitura nel modo più completo e tempestivo possibile.

14.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali il termine “Forza maggiore” indica esclusivamente i seguenti eventi: guerra, incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni o altre catastrofi, boicottaggi ed embarghi, scioperi generali, che rendono impossibile alle Parti l’esecuzione dei loro obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Fornitura.

14.3 Se una Parte è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi per un periodo continuativo superiore ad 1 mese, la Parte adempiente può risolvere immediatamente il Contratto di Fornitura inviando una comunicazione scritta. In tal caso nessuna delle parti avrà alcuna responsabilità nei confronti dell’altra, ad eccezione dei diritti e delle responsabilità maturati prima di tale risoluzione, che continueranno a sussistere.

Sezione 15 – CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

15.1 In caso di cessazione degli effetti del Contratto di Fornitura antecedente la scadenza, al Fornitore spetterà esclusivamente il Corrispettivo nella misura di quanto maturato sino alla data di cessazione del Contratto di Fornitura, in base alle prestazioni effettivamente eseguite, con espressa esclusione – anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 1671 e 2227 c.c. – del diritto del Fornitore di essere tenuto indenne delle spese e del mancato guadagno.

15.2 In caso di naturale scadenza, recesso, risoluzione o cessazione degli effetti del rapporto per qualsiasi motivo, il Fornitore fornirà gratuitamente a TECNICA GROUP i servizi necessari per garantire, tra l’altro, l’estrazione dei dati di TECNICA GROUP e per facilitare l’ordinato trasferimento e migrazione di tali dati a TECNICA GROUP o al fornitore che TECNICA GROUP abbia designato a tale scopo, al fine di permetterne la disponibilità senza interruzioni. Una volta ultimato il trasferimento dei dati, il Fornitore si impegna ad eliminare tali dati dai propri sistemi, dandone conferma scritta a TECNICA GROUP entro 30 (trenta) giorni.

Sezione 16 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

16.1 Il Fornitore non ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, la produzione e/o fornitura dei beni o servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di TECNICA GROUP. Il Fornitore che affidi a terzi fornitori autorizzati da TECNICA GROUP ai sensi del presente art. 16.1 (nel seguito, i “Terzi Fornitori Autorizzati”) l’esecuzione, in tutto o in parte, delle forniture dovute, non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti di TECNICA GROUP con le presenti Condizioni Generali e con i singoli Contratti di Fornitura. Ai fini dell’ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte di TECNICA GROUP di cui al presente art. 16.1, il Fornitore comunicherà in forma scritta il nominativo e l’indirizzo della sede legale nonché il luogo di produzione del terzo fornitore, nonché le attività ad esso affidate e ogni altra informazione che TECNICA GROUP dovesse ritenere utile e necessaria. Per tutte le forniture affidate a Terzi Fornitori Autorizzati, il Fornitore si impegna in ogni caso anche a fare in modo che i Terzi Fornitori Autorizzati eseguano la fornitura secondo le modalità richieste da TECNICA GROUP nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, ivi inclusa ed in particolare e senza limitazione la Sezione 8 – Diritti di Proprietà Intellettuale. In caso di compimento da parte di ciascun Terzo Fornitore Autorizzato di uno o più atti vietati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di quanto stabilito nel presente articolo 16.1, dietro semplice richiesta di TECNICA GROUP, il Fornitore cesserà qualsiasi rapporto e risolverà il relativo contratto con il Terzo Fornitore Autorizzato in questione e farà in modo che quest’ultimo cessi immediatamente ogni attività relativa alla fornitura ad esso delegata.

16.2 E’ fatto divieto al Fornitore di cedere gli Ordini ed i crediti verso TECNICA GROUP, nonché di conferire mandati all’incasso, salvo autorizzazione scritta di TECNICA GROUP.

Sezione 17 – RISERVATEZZA

17.1 Nel corso del contratto ciascuna delle Parti (“Parte Ricevente”) potrebbe avere accesso ad Informazioni Riservate dell’altra Parte (“Parte Divulgante”) in forma cartacea od elettronica. Per “Informazioni Riservate” si intendono le seguenti informazioni, a prescindere dal fatto che siano espressamente identificate come riservate dalla Parte Divulgante: (i) tutte le informazioni – rivelate in qualsiasi forma dalla Parte Divulgante o autonomamente apprese dalla Parte Ricevente mediante accessi agli spazi fisici o virtuali della Parte Divulgante o in altro modo – che siano relative ad attività passate, presenti o future della Parte Divulgante e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi, aspetti finanziari, contabili, fiscali, legali, le conoscenze tecniche, la clientela, i fornitori, dipendenti, collaboratori e qualsivoglia altro dato aziendale ; (ii) tutte le informazioni e/o dati ottenuti o riprodotti dalla Parte Ricevente a seguito dell’accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e tutti i documenti, disegni, presentazioni o relazioni elaborati dalla Parte Ricevente relativamente alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante.

17.2 La Parte Divulgante dichiara e garantisce di avere il diritto a condividere con la Parte Ricevente le Informazioni Riservate che verranno comunicate in base ai termini del presente articolo e che la condivisione di tali Informazioni Riservate non è in conflitto con i termini e le previsioni contenute in qualsiasi altro accordo concluso tra la Parte Divulgante e terzi.

17.3 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, la Parte Ricevente si obbliga a: (i) mantenere il segreto e la massima riservatezza su tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgante, adottando a tal fine misure adeguate a mantenerle segrete anche ai sensi dell’art. 98(1)(c) del D.lgs. n. 30/2005, e non divulgare e/o pubblicare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, a persone diverse da quelle, tra i propri amministratori, dipendenti, soci e collaboratori, che siano attivamente e direttamente coinvolte nella negoziazione e nell’attuazione dei Contratti di Fornitura; (ii) non usare, sfruttare e/o disporre di, in proprio o per il tramite di terzi, in tutto o in parte, qualsiasi Informazione Riservata della Parte Divulgante per scopi diversi dall’esecuzione dei Contratti di Fornitura.

17.4 Ove si renda necessario, la Parte Ricevente potrà condividere le Informazioni Riservate unitamente con amministratori, consulenti o dipendenti, i quali abbiano solo ed esclusivamente motivate necessità di conoscere tali Informazioni Riservate. La Parte Ricevente dovrà informare i propri amministratori, consulenti o dipendenti degli obblighi di cui al presente accordo e vigilare sul rispetto degli stessi. La Parte Ricevente sarà ritenuta responsabile per qualsiasi violazione prevista dal presente articolo e posta in essere da parte di amministratori, consulenti o dipendenti.

17.5 Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell’esecuzione del Contratto di Fornitura, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate: (a) al completamento dei Servizi; (b) su richiesta della Parte Divulgante. Ciascuna parte potrà conservare, secondo le modalità previste dal presente articolo, copia delle Informazioni Riservate dell’altra Parte solo nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della tenuta dei propri libri contabili od ai fini di controllo.

17.6 Nulla nelle presenti Condizioni Generali o nei Contratti di Fornitura potrà impedire o precludere in alcun modo a ciascuna Parte Ricevente di utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie) che (i) al momento della rivelazione delle stesse dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente (o al momento in cui sono apprese dalla Parte Divulgante mediante accessi agli spazi fisici o virtuali della Parte Divulgante o in altro modo) erano già conosciute da tale Parte Ricevente e senza essere coperte da obblighi di riservatezza, (ii) siano ottenute da una terza parte che, per quanto conosciuto o che secondo le circostanze avrebbe dovuto essere conosciuto, non sia vincolata ad alcun obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni; o (iii) che siano o diventino di pubblico dominio senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni del presente articolo; (iv) la cui divulgazione sia autorizzata per iscritto da Parte Divulgante.

17.7 Qualora una Parte riceva un valido ordine di rendere note delle Informazioni Riservate dell’altra Parte emanato da un’autorità giudiziaria o amministrativa, lo comunicherà prontamente all’altra Parte. La Parte che avrà ricevuto tale ordine sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile.

17.8 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.lgs. italiano 10 febbraio 2005, n. 30 e dalle altre disposizioni di legge in tema di riservatezza di segreti commerciali o di dati comunque “segreti”, in ragione delle quali la Parte Ricevente non potrà comunque far uso delle relative Informazioni Riservate neanche successivamente al termine di seguito indicato, gli obblighi contenuti in questo articolo rimarranno in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di cessazione di ogni rapporto di fornitura tra TECNICA GROUP e il Fornitore o scioglimento delle presenti Condizioni Generali.

Sezione 18 – CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DEL FORNITORE

18.1 Nel caso in cui intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto in caso di fallimento, concordato, o qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione dell’attività di questo, TECNICA GROUP avrà facoltà di recedere liberamente da ciascun singolo Contratto di Fornitura con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, senza dover corrispondere alcunché al Fornitore a titolo di corrispettivo per il recesso o ad altro titolo.

Sezione 19 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DECRETI

19.1 Il Fornitore dichiara che tutto il proprio personale, ivi Incluso quello addetto alla prestazione delle attività, è regolarmente assunto, inquadrato e retribuito in conformità alle leggi e alla Normativa Collettiva Nazionale del settore, nonché assicurato presso i preposti Enti Previdenziali (INPS, INAIL, INAM) secondo la normativa vigente.

19.2 Il Fornitore si impegna a rispettare qualsiasi legge o regolamento che possa disciplinare la produzione e/o composizione dei materiali, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) il Codice Etico di Tecnica di tempo in tempo applicabile, (ii) il Regolamento CE n. 1907/2006/CE (di seguito “REACH”); (iii) la legge tedesca Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz entrata in vigore in Germania il 1° gennaio 2023 (German Supply Chain Due Diligence Act); (v) Consumer Product Safety Improvement Act (H.R. 4040); (vi) le normative pro tempore vigenti in tema di trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale dei lavoratori, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro.

Sezione 20 – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001

20.1 TECNICA GROUP ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300” e il Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali la stessa si conforma e dei quali richiede la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo – entrano in rapporto di affari con TECNICA GROUP nel perseguimento degli obiettivi della stessa.

20.2 Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver ricevuto e preso visione del Codice Etico, disponibile in lingua italiana ed inglese sul sito internet www.tecnicagroup.com. Il Fornitore dichiara di condividere i principi enunciati dal D.Lgs. 231/2001 e quelli contenuti nel Codice Etico e – pertanto – di astenersi dall’assumere comportamenti contrari a detti principi nello svolgimento delle attività/obbligazioni assunte con l’accettazione dell’Ordine.

20.3 L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima TECNICA GROUP a risolvere il rapporto contrattale in essere con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti per effetto di detto inadempimento.

Sezione 21 – PRIVACY

21.1 Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

21.2 Con l’accettazione degli Ordini, il Fornitore riconosce e dà atto che i dati personali (e.g. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) suoi e di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui agli Ordini, saranno da esso comunicati a TECNICA GROUP e da quest’ultima trattati in qualità di Titolare per l’esecuzione del contratto stesso per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione dei servizi ed in conformità con l’informativa resa da TECNICA GROUP ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del GDPR che il Fornitore si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne e consultabile al seguente link: www.tecnicagroup.com/informativa-privacy-fornitori.

21.3 Le Parti si danno atto che, qualora l’esecuzione delle attività di cui agli Ordini da parte del Fornitore comporti il trattamento da parte di quest’ultimo di dati personali di terzi di cui TECNICA GROUP è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento, il Fornitore dovrà essere nominato quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di TECNICA GROUP ai sensi dell’art. 28 del GDPR con separato atto di designazione.

Sezione 22 – ANTI CORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

22.1 Il Fornitore dovrà:

a) rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici applicabili in materia di anti-corruzione;

b) non fare nulla che possa costituire un reato o che possa indurre TECNICA GROUP a commettere o a partecipare ad un reato;

c) riferire tempestivamente a TECNICA GROUP qualsiasi richiesta o domanda di indebito vantaggio finanziario o di altro tipo ricevuto dal Fornitore in relazione all’esecuzione del presente Contratto.

22.2 Le Parti dichiarano di rispettare tutte le leggi e i regolamenti antiriciclaggio applicabili (le “Leggi antiriciclaggio”) e di assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche.

Sezione 23 – ORGANIZZAZIONE E MEZZI DEL FORNITORE

23.1 L’Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto dell’appalto, assumendo pertanto la gestione a proprio rischio.

23.2 É fatto divieto al Fornitore, anche tramite il proprio personale, di fare uso di attrezzatura, strumenti e mezzi di TECNICA GROUP. Qualsiasi esigenza di utilizzo deve essere previamente segnalata a TECNICA GROUP che valuterà se intervenire con proprio personale e/o propri mezzi. Qualora dovesse rendersi inevitabile l’utilizzo di attrezzature di TECNICA GROUP, tale caso dovrà essere di volta in volta concordato ed approvato per iscritto da parte di TECNICA GROUP. Nel caso in cui tale ipotesi si verifichi, si applicano le seguenti disposizioni:

23.2.1 il Fornitore, nell’esecuzione dell’attività oggetto del Contratto di Fornitura, si avvarrà dei mezzi di TECNICA GROUP come compiutamente indicati all’interno di apposito documento. TECNICA GROUP dichiara che, ai fini della sicurezza, i suddetti mezzi sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza; il Fornitore fermo restando l’obbligo di cui al successivo art. 23.2.2 delle presenti Condizioni Generali, comunicherà a TECNICA GROUP, preliminarmente alla presa in possesso dei mezzi, i nominativi del proprio personale che utilizzeranno i mezzi stessi e ne attesterà, con specifica documentazione, la loro formazione, o la loro specifica abilitazione all’uso, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 72, comma 2°, del D.lgs. n. 81/2008;

23.2.2 resta in ogni caso inteso che l’organizzazione dei mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio, ed il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, sono, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 276/2003, di esclusiva pertinenza dell’Appaltatore, il quale assume pertanto la gestione ed il relativo rischio di impresa;

23.2.3 il Fornitore, fermi restando gli obblighi di cui alla precedente sezione 9.4, si impegna altresì ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché degli impianti, macchine ed attrezzature di TECNICA GROUP di cui al precedente comma 23.2.1.

23.3 Il Fornitore, ove richiesto dalla natura delle attività da prestare, dovrà disporre delle attrezzature riportate all’interno di apposito elenco da consegnare a TECNICA GROUP al momento della conclusione del Contratto di Fornitura. Tutte le attrezzature, strumenti e mezzi di protezione dovranno essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni, trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza, essere sottoposte a periodica manutenzione e revisione, ed essere provviste di una targhetta riportante il nome dell’impresa proprietaria. il Fornitore dovrà documentare a TECNICA GROUP la conformità delle attrezzature e dei mezzi impiegate a quanto sopra previsto.

23.4 Nel caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda, anche in coerenza con quanto previsto dal precedente comma 23.2.2 si applicano le seguenti disposizioni:

23.4.1 spetterà al Fornitore organizzare e gestire in modo autonomo l’area di competenza espressamente riservatagli da TECNICA GROUP all’interno dell’azienda;

23.4.2 è fatto espresso divieto al personale di TECNICA GROUP di accedere all’area riservata al personale del Fornitore. Il personale del Fornitore, a propria volta, non potrà accedere ad altra area se non quella espressamente riservata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali;

23.4.3 fermo restando l’obbligo dell’esposizione del tesserino di riconoscimento nel corso della fornitura, il personale del Fornitore dovrà essere identificabile eventualmente anche mediante l’utilizzo di abbigliamento recante specificatamente il nome del Fornitore stesso.

Sezione 24 – DISCIPLINA DEL PERSONALE. OBBLIGHI DEL FORNITORE

24.1 Il Fornitore si impegna, nell’esecuzione della fornitura, a servirsi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro o al servizio da svolgere.

24.2 Il Fornitore dovrà comunicare a TECNICA GROUP, entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli Ordini, l’elenco del personale che verrà impiegato nella fornitura, il nominativo di colui che svolgerà la funzione di preposto (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 comma 1 lett. b-bis del D.lgs. n.81/2008), nonché, se diverso dal precedente il nominativo del proprio referente nei rapporti con TECNICA GROUP, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale, e del suo eventuale sostituto. Tale elenco conterrà l’indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato e verrà accompagnato da adeguata documentazione (es. copia del libro unico del lavoro dal quale risulta l’assunzione del dipendente; posizione I.N.P.S., posizione I.N.A.I.L., etc.). L’ingresso allo stabilimento sarà consentito solo al personale previamente comunicato a TECNICA GROUP per il quale sia stato esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto. Nel caso si rendessero necessarie variazioni di personale, il Fornitore si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso, comunque, non inferiore a 1 giorno lavorativo. Rimane comunque facoltà di TECNICA GROUP chiedere, per iscritto, l’avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

24.3 Il Fornitore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale di categoria (e comunque non inferiore a quanto stabilito annualmente nelle apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.), garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale stesso nel periodo di esecuzione del Contratto di Fornitura, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Ai fini di cui sopra, il Fornitore, in corso di rapporto contrattuale e comunque prima di ogni pagamento, è tenuto a produrre a TECNICA GROUP la documentazione di seguito elencata (o comunque a consentire a questo di accedere a tale documentazione) dalla quale si attesti il regolare adempimento da parte sua dei predetti obblighi: DURC ogni 4 mesi; copia della documentazione UNILAV individuale, copia della ricevuta di invio delle denunce contributive UNIEMENS individuali e attestazione di pagamento (modello F24); documentazione relativa all’ultima autoliquidazione del premio INAIL ed ai relativi versamenti a mezzo delega di pagamento F24; documentazione comprovante il regolare accantonamento delle quote di T.F.R., e ciò ogni 3 mesi; copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni. In ogni caso, TECNICA GROUP si riserva, attraverso propri incaricati e con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, di compiere verifiche contabili presso la sede del Fornitore per accertare il rispetto degli obblighi sopra previsti, anche con riferimento a quello concernente il regolare accantonamento del T.F.R. del personale impegnato nell’appalto; resta altresì inteso che il diritto qui disposto potrà venir esercitato da TECNICA GROUP anche successivamente alla cessazione del Contratto di Fornitura e per almeno due anni dalla cessazione stessa.

24.4 Laddove il rapporto rientri nel campo di applicazione dell’art. 17 bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come introdotto dall’art.4 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 – convertito con L. n.157/’19 -, in materia di ritenute in appalti e subappalti, ai fini della verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti direttamente impegnati nell’appalto presso le sedi di attività di TECNICA GROUP, il Fornitore (e l’eventuale subappaltatore) è tenuto a consegnare a TECNICA GROUP l’apposita certificazione rilasciata dalla Agenzia delle entrate, sulla sussistenza dei requisiti di cui al 5° comma dell’art 17 bis del D.lgs. n.241/1997, ed a rinnovarla periodicamente alla sua scadenza (ogni 4 mesi o al diverso eventuale minor termine stabilito dalla legge). In caso di mancata consegna o rinnovo di tale certificazione, il Fornitore (e l’eventuale subappaltatore) è obbligato a trasmettere a TECNICA GROUP, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento prevista dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 241/97, copia delle specifiche e distinte deleghe di pagamento sul versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori direttamente impiegati, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati da TECNICA GROUP, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da TECNICA GROUP.

24.5 TECNICA GROUP si riserva la facoltà insindacabile di ottenere dal Fornitore la non assegnazione allo svolgimento dell’appalto – o la sostituzione nel caso di assegnazione già effettuata dal Fornitore – dei lavoratori del Fornitore che non risultassero in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali e/o che tenessero dei comportamenti illeciti.

24.6 Alla luce di quanto sopra, resta inteso che l’amministrazione e la gestione dei dipendenti, dei collaboratori e in generale del personale di cui si avvale il Fornitore in vigenza del presente accordo, sia nei rapporti diretti, sia nei rapporti con gli Enti pubblici preposti all’applicazione delle norme di legge concernenti l’amministrazione dei lavoratori, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dipendenti è di esclusiva spettanza del Fornitore, essendo TECNICA GROUP totalmente estranea a qualsivoglia rapporto di lavoro instaurato dal Fornitore.

24.7 Il Fornitore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti commi da 24.1 a 24.4, prevedendo, altresì, il diritto di cui al comma 24.5, esercitabile anche da TECNICA GROUP, in caso di inerzia del Fornitore stesso. Al riguardo è pure onere dell’Appaltatore di esibire a TECNICA GROUP la documentazione di cui al 24.3 relativa ai subappaltatori, comunque prima del pagamento del corrispettivo di cui alla precedente Sezione 7, delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, l’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per l’esatto adempimento degli obblighi da parte dei terzi subappaltatori.

24.8 Il Fornitore è tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia. Il tesserino deve contenere le generalità del dipendente, la data di assunzione del medesimo, nonché i dati dell’impresa datore di lavoro e deve essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile. il Fornitore si impegna, ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi, per i quali il tesserino deve anche indicare il nominativo di TECNICA GROUP, nonché ai dipendenti degli eventuali subappaltatori per i quali il tesserino deve anche specificare l’autorizzazione al subappalto; spetta inoltre al Fornitore verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori espongano detto tesserino.

24.9 Il Fornitore si impegna a mantenere indenne TECNICA GROUP da qualsiasi pretesa risarcitoria, restitutoria, retributiva e/o contributiva avanzata dal personale impiegato nell’esecuzione dei Contratti di Fornitura ovvero dagli enti previdenziali, assistenziali e/o agenzie fiscali.

Sezione 25 – SICUREZZA

25.1 Il Fornitore dichiara, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.81/2008 qualora applicabile, la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai lavori, ai servizi o alle forniture affidati, come risultante dal certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. nonché da autocertificazione ai, sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 attestante detta idoneità, entrambe consegnate a TECNICA GROUP preliminarmente alla conclusione del Contratto di Fornitura e, quindi ad esso allegate. il Fornitore si impegna a comunicare a TECNICA GROUP ogni eventuale modifica a tale status.

25.2 TECNICA GROUP e Fornitore si impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto. TECNICA GROUP ed Fornitore si impegnano inoltre a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, fino al termine di durata del Contratto, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

25.3 Al fine di promuovere la collaborazione ed il coordinamento su indicati, e sempre che ne ricorrano i presupposti di legge, TECNICA GROUP predispone un documento denominato “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione – DUVRI”, come previsto dall’art. 26, comma 3° del D.lgs. n.81/2008, nel quale vengono indicati i rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui il Fornitore è chiamato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta da TECNICA GROUP negli stessi locali; tale documento contiene, inoltre, le misure adottate (o da adottare) al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di TECNICA GROUP e quelli della diversa impresa o delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione della fornitura. Il Documento unico viene elaborato a seguito di scambio di documentazione, quando sufficiente, oppure di apposito incontro-sopralluogo, tenutosi antecedentemente alla conclusione del Contratto di Fornitura, durante il quale TECNICA GROUP fornisce al Fornitore, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.81/2008, dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati dai lavori e sulle misure generali di prevenzione e di emergenza adottate. Contestualmente il Fornitore presenta il proprio documento di valutazione dei rischi inerente le proprie attività ed ai fini della tutela dei propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Il Documento unico di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione redatto a cura di TECNICA GROUP viene sottoscritto quindi dalle parti ed allegato all’Ordine per costituirne parte integrante ed inscindibile; avrà valore fino a sua modifica, fermo restando quanto stabilito nel successivo comma 25.11.

25.4 Il Fornitore si impegna a divulgare le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti.

25.5 Il Fornitore dichiara fin d’ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Documento unico di cui al precedente comma 25.3 ed alle ulteriori eventuali indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite da TECNICA GROUP sui rischi esistenti nell’area lavorativa in cui sarà chiamato ad operare.

25.6 Il personale dipendente del Fornitore, compreso nell’elenco del personale trasmesso da quest’ultimo e sue variazioni successive, potrà accedere ai soli locali di TECNICA GROUP dove si svolgeranno le prestazioni contrattuali nonché agli eventuali altri locali espressamente indicati.

25.7 Nei casi in cui i mezzi di esecuzione delle attività siano forniti dal Fornitore, quest’ultimo dà atto che TECNICA GROUP non è tenuto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, alla verifica, ai fini dell’eliminazione o, ove ciò non possibile, alla riduzione dei rischi da interferenze, dell’idoneità delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate, trattandosi di accertamenti connessi a rischi specifici propri della Sua attività e connessi all’utilizzo dei mezzi propri.

25.8 Il Fornitore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro.

25.9 Considerato quanto previsto dall’articolo 26 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto il Fornitore si impegna fin d’ora a manlevare TECNICA GROUP per tutte le somme che TECNICA GROUP fosse eventualmente chiamata a versare in riferimento ai danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell’I.N.A.I.L..

25.10 Il Fornitore sarà infine tenuto a dare immediata comunicazione scritta a TECNICA GROUP per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, ed a tenerlo successivamente informato circa le condizioni degli infortunati ed i relativi conseguenti accertamenti ed indagini.

25.11 Nell’ipotesi in cui, a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, TECNICA GROUP dovesse pervenire alla rielaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione – DUVRI” e al conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione, troverà applicazione quanto previsto dal precedente comma 25.3 delle presenti Condizioni Generali.

25.12 Il Fornitore e si impegna a trasfondere nei contratti e nei rapporti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti commi della presente Sezione 25.

Sezione 26 – INTERO ACCORDO

26.1 Qualsiasi ritardo o mancanza di una parte nell’esercizio dei diritti derivanti a tale parte dalle presenti Condizioni Generali e/o dagli Ordini non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, né l’esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l’esercizio integrale del diritto di tale parte.

26.2 Nel caso in cui alcune delle clausole delle presenti Condizioni Generali siano giudicate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci dalla competente Autorità Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle altre clausole delle Condizioni Generali. Le clausole di cui sopra dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le obbligazioni delle parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle parti come risultante dalle presenti Condizioni Generali.

Sezione 27 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

27.1 Le presenti Condizioni Generali, così come gli Ordini, sono sottoposti alla legge italiana, con espressa esclusione delle relative norme di conflitto e della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionali di merci. Per quanto non espressamente previsto sarà applicabile – a seconda del tipo in cui rientra il singolo Contratto di Fornitura – la disciplina sui contratti di compravendita, di appalto, di lavoro autonomo e sui contratti in generale contenuta nel Codice Civile.

27.2 Ogni controversia, relativa all’interpretazione o esecuzione dell’Ordine, dei singoli Contratti di Fornitura e/o delle presenti Condizioni Generali, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Sezione 28 – ONERI FISCALI

28.1 Tutte le prestazioni in esecuzione di un Contratto di Fornitura sono soggette ad IVA. L’eventuale registrazione del Contratto è pertanto soggetta a tassa fissa di registro con onere a carico della parte nel cui interesse viene effettuata la registrazione.

Sezione 29 – CESSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI E/O DEI BENI AD ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO TECNICA

29.1 Il Fornitore acconsente espressamente a che TECNICA GROUP possa cedere il relativo Contratto di Fornitura a qualsivoglia altra società del Gruppo Tecnica (come di seguito definito), con immediata liberazione del cedente da qualsivoglia obbligazione verso il Fornitore ai sensi del Contratto di Fornitura.

29.2 Il Fornitore acconsente espressamente a che TECNICA GROUP o l’altra società del Gruppo Tecnica a cui siano stati forniti beni in esecuzione di un Contratto di Fornitura possa trasferire la proprietà di tali beni o concederli in uso ad un’altra società del Gruppo Tecnica, senza che ciò faccia venir meno tutti i diritti spettanti al primo acquirente del bene ai sensi del Contratto di Fornitura o ex lege.

29.3 Per “Gruppo Tecnica” si intende: (i) qualsiasi società di tempo in tempo partecipata, direttamente o indirettamente tramite altre società, da Tecnica Group e/o (ii) qualsiasi società di tempo in tempo partecipata, direttamente o indirettamente tramite altre società, da società che direttamente o indirettamente detengano una partecipazione in Tecnica Group e/o (iii) qualsiasi società che direttamente o indirettamente detenga una partecipazione in Tecnica Group.